(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 22 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 27 della legge regionale 14/84 1. Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 e' cosi' modificato: al termine il punto fermo e' sostituito con una virgola ed e' aggiunta la seguente espressione: "salvo quanto previsto dall'articolo 28- bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia". 2. Il quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, e' cosi' modificato: dopo la parola "regionale" e' inserito il seguente inciso: ", salvo quanto previsto dall'art. 28bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia,".