(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17
                          del 22 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Modifiche all'art. 27 della legge regionale 14/84
 
  1.  Il  quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio
1984, n. 14 e'  cosi'  modificato:  al  termine  il  punto  fermo  e'
sostituito  con  una  virgola ed e' aggiunta la seguente espressione:
"salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28-  bis  per  i  contributi
concernenti il trasporto su rotaia".
   2.  Il quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio
1984, n. 14, e' cosi'  modificato:  dopo  la  parola  "regionale"  e'
inserito il seguente inciso: ", salvo quanto previsto dall'art. 28bis
per i contributi concernenti il trasporto su rotaia,".